Il tema del segreto professionale è piuttosto controverso e spesso sottovalutato, nonostante si tratti di un diritto/dovere perfettamente delineato e che spesso riguarda un Investigatore Privato Aversa.
Detto questo, vale la pena adesso dare una definizione al segreto professionale.
Si tratta di un obbligo legale imposto a determinati professionisti ai quali è vietato divulgare o comunicare informazioni di cui sono venuti a conoscenza per motivi professionali e che sono soggetti a specifici obblighi di riservatezza.
Gli argomenti riservati che non sono destinati a essere comunicati sono esclusi dalla conoscenza di altri se riguardano fatti noti o l’identità della persona informata dei fatti.
Il segreto professionale è quindi un ambito limitato e riguarda solo alcune persone, tra cui un investigatore privato autorizzato.
Questi può riservarsi il diritto di non perseguire in sede giudiziale o extragiudiziale questioni che tendono a rivelare situazioni o persone di cui sono venuti a conoscenza nel corso del loro lavoro.
Investigatore privato e segreto professionale: quali i limiti e quali le facoltà
Gli investigatori privati devono quindi valutare se avvalersi del segreto professionale, tenendo conto di quanto segue:
- siccome il segreto professionale viene considerato un obbligo, senza una giusta causa la violazione è punita in base a quanto stabilisce l’articolo 622 del Codice di procedura penale;
- gli investigatori privati autorizzati hanno il diritto di non denunciare i reati di cui vengono a conoscenza durante la loro attività investigativa (articolo 334/bis del Codice di procedura penale);
- il giudice può avviare un’indagine in qualsiasi caso in cui vi sia motivo di dubitare di una dichiarazione resa da un investigatore privato (Codice di procedura penale, articolo 200, paragrafo 2).
Infine, va notato che il segreto professionale non può essere utilizzato per nascondere mezzi illegali per ottenere informazioni.
In altre parole, non è possibile nascondere dietro il segreto professionale la fonte di informazioni riservate comunicate se è stato commesso un illecito per ottenere tali informazioni.
L’articolo 200, paragrafo 1, lettera b del Codice di procedura penale stabilisce che gli investigatori privati autorizzati non possono essere costretti a testimoniare su ciò che conoscono in virtù della loro professione.
La sfida, tuttavia, consiste nel trovare il necessario equilibrio tra la tutela del diritto alla difesa, il dovere civile di assistere e collaborare all’amministrazione della giustizia per scoprire i fatti reali e il rispetto del segreto professionale.
Divieto di testimoniare e segreto professionale
Il riconoscimento del segreto professionale non definisce il divieto di testimonianza, ma ne delimita con precisione i limiti nel bilanciamento tra gli interessi privati e pubblici sopra menzionati.
Inoltre consente il divieto di trovare la sua specificità in singoli fatti e fonti di informazione piuttosto che in generale.
Nell’ambito civile, invece, va ricordato che l’articolo 249 del Codice di Procedura Civile prevede che “si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201, 202 codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni”.
Pertanto, il diritto di astensione si esercita attraverso una dichiarazione orale resa durante l’udienza, quando il giudice ammonisce il testimone ai sensi dell’articolo 251 e, in ogni caso, prima dell’inizio dell’esame testimoniale.
In previsione di questa fase, può essere opportuno inserire nell’introduzione della relazione d’indagine o nella spiegazione dei risultati una dicitura speciale con cui richiamare il segreto professionale.
Il segreto professionale di un investigatore privato: cosa dice la Cassazione
Per quanto riguarda il segreto professionale dell’investigatore privato nei procedimenti civili, la Corte di Cassazione ha emesso il suo parere dopo aver esaminato un caso.
In pratica un investigatore era stato accusato di falsa testimonianza (ai sensi dell’articolo 372 del Codice Penale) in un procedimento penale perché si era rifiutato di rivelare il nome della sua fonte (in un procedimento civile).
I Giudici lo assolsero poiché la sua scelta venne ritenuta non punibile ai sensi dell’articolo 384 del Codice Penale comma 2. La motivazione fu che l’investigatore non poteva essere obbligato a deporre o rispondere.
Quindi, tale sentenza ha sancito in via definitiva che gli investigatori privati hanno la facoltà di appellarsi al segreto professionale anche di fronte al Giudice di un tribunale civile.